Disposizioni organiche sul divieto di fumare
(Approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2000)
Articolo 1. - (Divieto di fumare)
1. E’ vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi,
pubblici e privati, quando vi sia accesso al pubblico:
a) uffici pubblici e privati;
b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni ,
ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali;
e) strutture destinate ad attività sportiva,
ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e
di ritrovo;
f) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi
altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande.
2. Il divieto di fumare si applica, altresì,
negli ambienti chiusi, non aperti al pubblico in cui
si svolge attività lavorativa.
3. Lo stesso divieto si applica nei locali chiusi di
soggiorno e di lavoro dell’amministrazione della
difesa, delle forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, diversi da quelli contemplati
ai commi 1 e 2.
4. Con Regolamento ai sensi dell’art. 17, comma
1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del
Ministro della sanità, può essere aggiornato
o modificato l’elenco ambienti e dei locali di
cui ai commi 1,2 e 3 - che per loro caratteristiche
oggettive determinano la possibile prolungata e diretta
esposizione dei non fumatori al fumo passivo- ai quali
estendere il divieto di fumare ai sensi del presente
articolo, precisando per ciascuno di essi i parametri
di afflusso di persone e di ventilazione che comportano
l’applicazione del divieto, ferma restando in
ogni caso l’applicazione dell’articolo.
5. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare
è obbligatoria l’apposizione di cartelli
con l’indicazione del divieto, delle relative
prescrizioni normative, delle sanzioni, del nominativo
del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza
del divieto e dell’autorità competente
ad irrogare la sanzione.
Articolo 2. - (Aree per fumatori)
1. In deroga al divieto di cui all’articolo 1,
possono essere istituite apposite aree riservate ai
fumatori, da indicarsi mediante appositi cartelli, che
rispondano ai seguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione
degli incendi e di igiene degli ambienti, nonché
dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni
sul miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
b) idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige
il divieto di fumare;
c) adeguata ventilazione e depurazione dell’aria
mediante idonei impianti.
2. relativamente ai locali di cui all’art. 1,
comma 2 l’istituzione di aree riservate per fumatori
è definita a seguito di contrattazione locale
con le organizzazioni sindacali e con gli organismi
di rappresentanza del personale. Limitatamente ai locali
di cui all’art. 1, commi 2 e 3 dell’Amministrazione
della Difesa, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, nonché per quelli compresi
nelle aree di cui all’art. 23, comma 6 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si provvede con
le modalità stabilite con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri della Sanità,
del Lavoro e della Previdenza sociale e della Funzione
pubblica, tenendo conto delle particolari esigenze e
delle disposizioni del decreto legislativo 25 maggio
1995, n. 195.
Articolo 3. - (Obblighi dei responsabili)
1. I soggetti preposti alla direzione della struttura
pubblica ovvero investiti della responsabilità
della struttura privata sono tenuti a:
a) curare l’affissione dei cartelli indicatori
dei divieti;
b) applicare le norme per le aree riservate per fumatori;
c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o
mediamente personale a ciò delegato.
Articolo 4. - (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’art. 1
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 50.000 a lire 300.000. All’accertamento
dell’infrazione ed alla verbalizzazione provvedono
i competenti organi di polizia, l’incaricato della
vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella
disponibilità della Pubblica Amministrazione,
e il delegato del datore di lavoro limitatamente ai
luoghi di lavoro di cui all’art. 1, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di cui all’art.
3 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
All’accertamento dell’inflazione e alla
verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia
e, laddove previsti da specifici ordinamenti, gli organi
di vigilanza preposti a ciascun settore di competenza.
3. La competenza per l’irrogazione delle sanzioni
in caso di mancato pagamento è attribuita alla
Regione quando la proibizione di fumare riguarda luoghi,
locali o mezzi di trasporto di pertinenza regionale.
In tutti gli altri casi è competente il Prefetto.
4. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione
ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento
in misura ridotta, all’obbligo del rapporto e
all’emissione dell’ordinanza ingiunzione
è regolata dalle disposizioni contenute negli
articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981
n. 689.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi
quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto
dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono attribuiti alle Regioni o alle Province autonome
territorialmente interessate in base all’accertamento
delle infrazioni al divieto di fumare.
6. I soli proventi connessi ad infrazione accertate
in locali od ambienti di pertinenza dell’amministrazione
dello Stato da parte dei suoi dipendenti sono versati
presso la Sezione di Tesoreria provinciale territorialmente
competente anche a mezzo di conto corrente postale al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII,
capitolo di entrata 2301, con indicazione della causale
del versamento, per essere riassegnati alla corrispondente
unità previsionale di base del Ministero della
Sanità e destinati all’informazione e all’educazione
sanitaria, finalizzate alla prevenzione del tabagismo.
Articolo 5. - (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge - che non comporta
alcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio
dello Stato - entrano in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data è abrogata la legge 11 novembre
1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico.
NUMERO VERDE ministero della salute
800 57 16 61
Attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 17:00
MINISTERO
DELLA SALUTE
COME
SMETTERE DI FUMARE
FORUM