LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE
DELLA COSTITUZIONE
La riforma costituzionale ha quattro
obiettivi generali:
1. completare il trasferimento delle
funzioni legislative dallo Stato alle
Regioni (Devoluzione);
2. disciplinare una nuova forma di governo
basata sulla sovranità popolare,
tesa a impedire i "ribaltoni";
3. concludere l'esperienza del cosiddetto
"bicameralismo perfetto",
facendo nascere un Senato federale e
lasciando alla sola Camera dei deputati,
come in ciascun ordinamento costituzionale
europeo, il ruolo di rappresentanza
politica del corpo elettorale e, almeno
con riguardo ai sistemi parlamentari,
il rapporto di fiducia con il governo;
4. adeguare il sistema delle garanzie:
nuovi poteri e funzioni al Presidente
della Repubblica, alla Corte Costituzionale
e alle opposizioni parlamentari.
La riforma affronta argomenti tutti
compresi nella parte seconda della Costituzione.
Il progetto si compone di 57 articoli
in gran parte modificativi dell'attuale
teso della Costituzione. Nessuno dei
principi affermati dalla Parte prima
della Costituzione viene toccato.
Il Parlamento
La riforma del Parlamento, in chiave
di snellimento e modernizzazione dell'organizzazione
e del procedimento, riguarda essenzialmente:
l'istituzione del Senato federale della
Repubblica; il nuovo procedimento di
approvazione delle leggi; la riduzione
del numero dei parlamentari.
Cosa prevede oggi la Costituzione
* Il Parlamento è costituito
dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica;
* Camera e Senato durano entrambi in
carica per cinque anni, salvo il caso
di scioglimento anticipato;
* i deputati sono 630, i senatori 315;
* nel Senato della Repubblica vi sono
anche i senatori a vita e gli ex Presidenti
della Repubblica;
* per diventare deputato occorre avere
compiuto 25 anni, per diventare senatore
40 anni;
* Camera e Senato svolgono la medesima
funzione legislativa: per diventare
legge, un progetto deve essere approvato,
nell'identico testo, da entrambi i rami
del Parlamento (cosiddetto "bicameralismo
perfetto").
Cosa cambia con la riforma
* Il Parlamento sarà composto
dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale della Repubblica;
* la Camera dei deputati sarà
eletta per cinque anni, come adesso.
I senatori saranno eletti in ciascuna
Regione contestualmente ai rispettivi
Consigli regionali e resteranno in carica
fino alla data della proclamazione del
nuovo Consiglio regionale e dei nuovi
senatori;
* si riduce il numero dei parlamentari:
i deputati saranno 518, i senatori 252;
* al posto dei senatori a vita ci saranno
i deputati a vita, che scendono da 5
a 3;
* per diventare deputato occorrerà
avere compiuto 21 anni. Per diventare
senatore 25 anni;
* si rompe il meccanismo del bicameralismo
perfetto e si introduce quello dei procedimenti
monocamerali:m le leggi saranno normalmente
approvate da uno solo dei rami del Parlamento
(Camera o Senato federale), con il parere
dell'altro, in base alla materia che
si deve disciplinare (ad esempio, i
disegni di legge sulla giustizia saranno
approvati soltanto dalla Camera, mentre
le leggi riguardanti il governo del
territorio saranno approvate soltanto
dal Senato federale).
La forma di governo
Il progetto di riforma prevede la scelta
diretta, da parte del corpo elettorale,
del Primo ministro e della maggioranza
alla Camera dei deputati a lui collegata;
attribuisce maggiori poteri al Primo
ministro; impedisce i "ribaltoni".
Cosa prevede oggi la Costituzione
* Il Presidente della Repubblica nomina
il Presidente del Consiglio e, su proposta
di questi, nomina i ministri;
* il Presidente del Consiglio deve ottenere
la fiducia del Parlamento;
* il Presidente del Consiglio dirige
la politica generale del Governo, promuove
e coordina l'attività dei ministri;
* il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere.
Cosa cambia con la riforma
* È introdotta la figura del
Primo ministro, in luogo del Presidente
del Consiglio;
* il candidato alla carica di Primo
ministro è collegato ai candidati
alla Camera dei deputati. La legge deve
favorire la formazione di una maggioranza
collegata al premier. Sulla base del
risultato elettorale, il Capo dello
Stato nomina premier il candidato della
coalizione vincente. Il Primo ministro
troverà dunque legittimazione
diretta nella volontà del corpo
elettorale;
* i ministri sono nominati e revocati
dal Primo ministro;
* per l'insediamento il premier non
avrà più bisogno della
fiducia della Camera;
* in occasione del suo insediamento,
il Primo ministro illustra in Parlamento
il programma che intende realizzare
durante il suo mandato. In seguito,
il Primo ministro presenta annualmente
lo stato di attuazione del programma
stesso (le cose fatte e quelle ancora
da realizzare);
* il Primo ministro "dirige"
l'attività dei singoli ministri;
* il Primo ministro può chiedere
al Presidente della Repubblica lo scioglimento
della Camera dei deputati;
* saranno impossibili i "ribaltoni":
se il Primo ministro scelto dagli elettori
cessa dalla carica (dimissioni, sfiducia,
impedimento, ecc.), può essere
nominato un nuovo Primo ministro solo
con il supporto della stessa maggioranza
espressa dalle elezioni. Altrimenti,
si renderà necessario il ricorso
ad una nuova consultazione elettorale.
Le competenze legislative e
amministrative
Con il progetto di riforma, in sintesi:
alle Regioni è attribuita la
competenza legislativa esclusiva per
materie attinenti alla sanità,
all'istruzione, alla polizia locale
(devolution); allo Stato è attribuita
al competenza legislativa esclusiva
per alcune materie non frazionabili
tra le Regioni; il Parlamento nazionale
può decidere sul rispetto dell'interesse
nazionale da parte delle leggi regionali.
Cosa prevede oggi la Costituzione
* Allo Stato è attribuita la
potestà legislativa esclusiva
per determinate materie (es. giustizia,
difesa, tutela del risparmio);
* altre materie sono assegnate alla
competenza legislativa concorrente Stato-Regioni
(es. grandi reti di trasporto e di navigazione;
produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; professioni):
lo Stato individua i principi fondamentali
della materia, mentre le Regioni concretizzano
e danno attuazione a tali principi;
* tutte le altre materie non espressamente
elencate sono attribuite in via residuale
alla competenza legislativa regionale;
* le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni, salvo che per esigenze unitarie
siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato.
Cosa cambia con la riforma
* Alle Regioni viene attribuita, in
particolare, la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie: assistenza
e organizzazione sanitaria; organizzazione
scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione (salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche); definizione
della parte dei programmi scolastici
e formativi di interesse specifico della
Regione; polizia amministrativa regionale
e locale;
* tornano allo Stato alcune materie,
non frazionabili tra le Regioni, come
le grandi reti strategiche di trasporto
e di navigazione di interesse nazionale
e relative norme di sicurezza, l'ordinamento
delle professioni intellettuali, la
produzione strategica, il trasporto
e la distribuzione nazionali dell'energia,
le norme generali sulla tutela della
salute;
* si reintroduce il controllo parlamentare
sull'interesse nazionale. Il Governo
potrà proporre l'annullamento
di una legge regionale se ritiene che
essa pregiudichi gli interessi preminenti
ed essenziali del paese; il Parlamento
in seduta comune potrà annullare
la legge regionale, con deliberazione
a maggioranza assoluta;
* viene prevista, per la prima volta,
la possibilità per gli enti locali
(Comuni, Province, Città metropolitane)
di ricorrere alla Corte Costituzionale
per impugnare leggi statali o regionali
ritenute lesive delle loro autonomia;
* a Comuni, Province e Città
metropolitane è garantita l'autonomia
nell'esercizio delle funzioni amministrative;
* è riconosciuta l'autonoma iniziativa
della società civile (sussidiarietà
orizzontale).
Le garanzie costituzionali
Il progetto di legge costituzionale
contiene numerose disposizioni riguardanti
il sistema delle garanzie costituzionali,
disciplinando: le funzioni ed il ruolo
del Presidente della repubblica; la
composizione della Corte costituzionale;
il ruolo delle opposizioni all'interno
della Camera dei deputati.
Cosa prevede oggi la Costituzione
* Il Presidente della Repubblica deve
avere almeno 50 anni;
* viene eletto dal Parlamento in seduta
comune, integrato da tre delegati per
regione;
* resta in carica per sette anni;
* il Presidente della Repubblica è
il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale;
* la Corte costituzionale, l'organo
che, in particolare, verifica il rispetto
della Costituzione da parte delle leggi
ordinarie, è composta da 15 giudici;
* un terzo dei suoi membri è
nominato dal Presidente della Repubblica;
un terzo dal Parlamento in seduta comune;
un terzo dalla supreme magistrature
(Corte di Cassazione, Corte dei Conti
e Consiglio di Stato).
* In caso di modifica costituzionale,
qualora si raggiunga nella seconda deliberazione
il quorum dei due terzi dei componenti
delle Camere è precluso il ricorso
al referendum popolare.
* Quanto al Parlamento, ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei propri componenti.
Cosa cambia con la riforma
* Il Presidente della Repubblica dovrà
avere almeno 40 anni;
* verrà eletto da un'apposita
assemblea ("Assemblea della Repubblica"),
formata da deputati, senatori, Presidenti
delle Regioni e da un numero di delegati
per ogni Regione, proporzionale al numero
degli abitanti;
* il Presidente della Repubblica è
il Capo dello Stato, rappresenta la
Nazione ed è garante della Costituzione
e dell'unità federale della Repubblica;
* il Presidente della Repubblica nominerà:
- il vicepresidente del Consiglio Superiore
della Magistratura;
- il presidente del CNEL;
- i Presidenti delle autorità
amministrative indipendenti.
* La Corte Costituzionale sarà
composta da 15 giudici, di cui quattro
saranno nominati dal Senato federale,
integrato dai Presidenti delle Giunte
delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, tre dalla Camera
dei deputati, quattro dal Presidente
della Repubblica e quattro dalle supreme
magistrature (Corte di Cassazione, Corte
dei Conti e Consiglio di Stato).
* Viene così attribuito alle
Regioni un peso significativo, per il
tramite del Senato federale, nella nomina
di una parte dei giudici costituzionali.
La Corte sarà così composta
da giudici che esprimono tutti i livelli
di produzione normativa (non solo lo
Stato, ma anche le Regioni adottano
leggi);
* nei tre anni successivi alla conclusione
del loro mandato, i giudici non potranno
ricoprire incarichi di governo o cariche
pubbliche.
* Con riferimento al Parlamento, per
la prima volta vengono inseriti in Costituzione
i diritti delle opposizioni alla Camera
dei deputati, da specificare tramite
il relativo regolamento; gli esponenti
dei gruppi di opposizione presiederanno
inoltre le Commissioni o i Comitati
con compiti ispettivi, di controllo
e di garanzia;
* il regolamento della Camera dei deputati
sarà adottato a maggioranza dei
tre quinti dei componenti, il regolamento
del Senato federale a maggioranza assoluta;
* è previsto il quorum dei due
terzi per l'elezione dei Presidenti
delle due camere (Camera dei deputati
e Senato federale). Dopo la terza votazione
è sufficiente la maggioranza
assoluta.
* Viene reso sempre possibile il ricorso
alla consultazione referendaria per
qualsiasi modifica di rango costituzionale,
in ossequio ai principi della democrazia
partecipativa. In altre parole, qualora
nella seconda deliberazione il Parlamento
dovesse approvare progetti di legge
costituzionale con ampie maggioranze
(anche pari o superiori ai due terzi
dei componenti), a differenza del sistema
attuale si potrà comunque procedere
a referendum, se richiesto, dando l'ultima
parola al potere sovrano.
* E' espressamente prevista nella Costituzione
la figura delle Autorità amministrative
indipendenti. Questi organismi potranno
essere istituiti per lo svolgimento
di attività di garanzia e vigilanza
in materia di diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione e i loro
Presidenti saranno nominati dal Presidente
della Repubblica.
I
RISULTATI DEL REFERENDUM