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Pubblichiamo il testo della direttiva di indirizzo della giunta municipale relativa all’occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors e con espositori di merce

IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


Il rilascio dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors e di espositori di merce in spazi pubblici del Comune è di competenza del Dirigente del Settore Sviluppo Economico previo parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Dirigente della Polizia Municipale. L’occupazione sarà consentita qualora vengano rispettati i contenuti della presente direttiva.
In ordine ai problemi che la richiesta di occupazione di suolo pubblico produrrebbe sul traffico e sulla viabilità, si dovrà fare riferimento all’art. 20 del Codice della Strada.

OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI
1) Più specificamente, a condizione che non si determini intralcio alla circolazione, nei centri abitati l’occupazione dei marciapiedi da parte di dehors, espositori o altre installazioni, potrà essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.
Le suddette limitazioni, sempre ai sensi del citato art. 20 C.d.S., non potranno valere nelle cd. zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada; in tal caso infatti sarà ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. Per zona adeguata dovrà intendersi quella che consente il passaggio dei mezzi di locomozione dei disabili.
Ai fini del presente provvedimento, debbono farsi rientrare nel Comune di Augusta, tra le suddette zone per le quali non valgono le limitazioni di cui al numero 1) della presente direttiva, il centro storico comprendente l’intera isola; la frazione di Brucoli e, limitatamente alle zone ad alta densità commerciale, il quartiere borgata.

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE
2) Sempre a condizione che non si determini intralcio alla circolazione l’occupazione della sede stradale esclusivamente da parte di dehors, potrà invece avvenire in ogni zona della città, limitatamente alla misura massima consentita in larghezza per il parcheggio delle autovetture; in questo caso dovrà essere lasciato completamente libero il marciapiede adiacente, almeno nella misura di due metri.
In ogni caso, l’occupazione del suolo pubblico non potrà essere permanente.
Norme relative esclusivamente agli espositori di merce
Gli espositori devono essere costituiti da elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili. Devono essere, altresì, posti in modo armonico e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi sono collocati.
L’esposizione dei prodotti alimentari dovrà rispettare la normativa vigente e, più specificamente l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Norme relative esclusivamente ai dehors
Ai fini della presente direttiva, per dehors, si intende l’insieme degli elementi, mobili, smontabili e facilmente rimovibili che, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, per il ristoro all’aperto.
Ferme restando le limitazioni e i criteri relativi alla circolazione stradale di cui alla presente direttiva, in attuazione delle intenzioni di cui al verbale della conferenza dei servizi del 15 aprile 2005 tra il Sindaco del Comune di Augusta, la Soprintendenza ai BB. CC. AA., l’Assessore alle problematiche del Centro Storico, l’Assessore allo Sviluppo Economico, l’Assessore all’Urbanistica, l’Assessore alla Viabilità, il Dirigente del Settore Urbanistica, il Dirigente della Polizia Municipale, il Commissario ad acta della Circoscrizione “Isola”, i dehors dovranno avere le seguenti caratteristiche, applicabili su tutto il territorio comunale, anche al di fuori della zona del Centro storico:

1) I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l’ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni.

2) Eccezionalmente i dehors potranno essere completati da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti mobili autoportanti, vetrate, a delimitazione dell’area di occupazione, di altezza non superiore a m.1.50, nonché da strutture precarie, metalliche o lignee, costituite da montanti verticali che ne consentano la copertura, delimitate, al massimo su tre lati, da fioriere, parapetti, ringhiere, pareti mobili autoportanti vetrate. E’ esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.

I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:

a) Coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell’esercizio e di dimensioni contenute. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l’esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Nelle aree del centro storico sono autorizzate esclusivamente coperture di colore chiaro, senza frange e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell’esercizio.

b) Tavolini e sedie: Nelle aree del centro storico dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate. Nel caso di impiego di metallo non sono ammessi colori sgargianti o vivaci. Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tintato in colori naturali; le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

c) Pedane: dovranno essere tessili o galleggianti, realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelloni. Nelle aree del centro storico è vietato l’utilizzo di lamiere metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

d) Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 1,50. Nelle aree del centro storico dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

e) Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d’arte.

f) Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

g) Luci ed impianto elettrico: l’eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione >= IP 55. Dovrà essere presentata copia della “dichiarazione di conformità”, rilasciata ai sensi della Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l’obbligo, anche la certificazione relativa alla “messa a terra “ del dehors. Nelle aree del centro storico non è ammesso l’uso di tubi fluorescenti.

Per quanto riguarda le autorizzazioni e le modalità di richiesta:

1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all’ufficio preposto, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.

Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

b) relazione tecnica;

c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato;

d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;

e) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

f) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

g) copia di avvenuto pagamento dell’imposta per l’occupazione, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell’eventuale canone concessorio relativi agli anni precedenti.

L’ulteriore indirizzo al quale in ogni caso i predetti Organi Comunali dovranno attenersi nel rilascio dell’eventuale provvedimento di occupazione di suolo pubblico, limitato all’esercizio dell’attività di consumazione di pasti e/o bevande da parte di titolari di esercizi pubblici corrispondenti, oltre al rispetto delle norme di carattere specialistico inerenti i Settori interessati è il seguente:

a) l’area richiesta deve essere prospiciente il locale di titolarità dell’operatore che richiede il rilascio del provvedimento;

b) non potrà essere occupata una superficie superiore a mq 70

c) I titolari dei dehors per cui è già stata rilasciata l’autorizzazione e non in regola con la presente direttiva, dovranno uniformarsi ad essa entro e non oltre tre mesi dalla sua adozione.

Per tutto quanto non esposto nella presente direttiva, deve farsi riferimento alle norme statali, alle norme regionali e ai regolamenti comunali.

Augusta, 25 marzo 2006


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