Il rilascio dell’autorizzazione di occupazione
di suolo pubblico per l’installazione di dehors
e di espositori di merce in spazi pubblici del Comune
è di competenza del Dirigente del Settore Sviluppo
Economico previo parere obbligatorio e vincolante rilasciato
dal Dirigente della Polizia Municipale. L’occupazione
sarà consentita qualora vengano rispettati i
contenuti della presente direttiva.
In ordine ai problemi che la richiesta di occupazione
di suolo pubblico produrrebbe sul traffico e sulla viabilità,
si dovrà fare riferimento all’art. 20 del
Codice della Strada.
OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI
1) Più specificamente, a condizione che non si
determini intralcio alla circolazione, nei centri abitati
l’occupazione dei marciapiedi da parte di dehors,
espositori o altre installazioni, potrà essere
consentita fino ad un massimo della metà della
loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati
e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di due metri.
Le suddette limitazioni, sempre ai sensi del citato
art. 20 C.d.S., non potranno valere nelle cd. zone di
rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono
particolari caratteristiche geometriche della strada;
in tal caso infatti sarà ammessa l’occupazione
dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona
adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone
con limitata capacità motoria. Per zona adeguata
dovrà intendersi quella che consente il passaggio
dei mezzi di locomozione dei disabili.
Ai fini del presente provvedimento, debbono farsi rientrare
nel Comune di Augusta, tra le suddette zone per le quali
non valgono le limitazioni di cui al numero 1) della
presente direttiva, il centro storico comprendente l’intera
isola; la frazione di Brucoli e, limitatamente alle
zone ad alta densità commerciale, il quartiere
borgata.
OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE
2) Sempre a condizione che non si determini intralcio
alla circolazione l’occupazione della sede stradale
esclusivamente da parte di dehors, potrà invece
avvenire in ogni zona della città, limitatamente
alla misura massima consentita in larghezza per il parcheggio
delle autovetture; in questo caso dovrà essere
lasciato completamente libero il marciapiede adiacente,
almeno nella misura di due metri.
In ogni caso, l’occupazione del suolo pubblico
non potrà essere permanente.
Norme relative esclusivamente agli espositori di merce
Gli espositori devono essere costituiti da elementi
mobili, smontabili e facilmente rimovibili. Devono essere,
altresì, posti in modo armonico e non in contrasto
con il contesto ambientale in cui gli stessi sono collocati.
L’esposizione dei prodotti alimentari dovrà
rispettare la normativa vigente e, più specificamente
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile
2002.
Norme relative esclusivamente ai dehors
Ai fini della presente direttiva, per dehors, si intende
l’insieme degli elementi, mobili, smontabili e
facilmente rimovibili che, posti in modo funzionale
ed armonico sul suolo pubblico, costituiscono, delimitano
ed arredano lo spazio, annesso ad un locale di pubblico
esercizio di somministrazione, per il ristoro all’aperto.
Ferme restando le limitazioni e i criteri relativi alla
circolazione stradale di cui alla presente direttiva,
in attuazione delle intenzioni di cui al verbale della
conferenza dei servizi del 15 aprile 2005 tra il Sindaco
del Comune di Augusta, la Soprintendenza ai BB. CC.
AA., l’Assessore alle problematiche del Centro
Storico, l’Assessore allo Sviluppo Economico,
l’Assessore all’Urbanistica, l’Assessore
alla Viabilità, il Dirigente del Settore Urbanistica,
il Dirigente della Polizia Municipale, il Commissario
ad acta della Circoscrizione “Isola”, i
dehors dovranno avere le seguenti caratteristiche, applicabili
su tutto il territorio comunale, anche al di fuori della
zona del Centro storico:
1) I dehors dovranno essere improntati alla massima
semplicità al fine di minimizzare il loro impatto
con l’ambiente circostante. Di conseguenza essi
dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie,
tavolini, ombrelloni.
2) Eccezionalmente i dehors potranno essere completati
da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti
mobili autoportanti, vetrate, a delimitazione dell’area
di occupazione, di altezza non superiore a m.1.50, nonché
da strutture precarie, metalliche o lignee, costituite
da montanti verticali che ne consentano la copertura,
delimitate, al massimo su tre lati, da fioriere, parapetti,
ringhiere, pareti mobili autoportanti vetrate. E’
esclusa la possibilità di installare al loro
interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi
e congegni da divertimento o intrattenimento.
I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno
essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale
in cui gli stessi si collocano e più in particolare:
a) Coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni
con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore
di chiusura dell’esercizio e di dimensioni contenute.
I tessuti di copertura dovranno essere in materiale
naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di
PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati
ed in armonia con il contesto circostante, con l’esclusione
di tonalità sgargianti o vivaci. Nelle aree del
centro storico sono autorizzate esclusivamente coperture
di colore chiaro, senza frange e prive di promozione
pubblicitaria estranea alla denominazione dell’esercizio.
b) Tavolini e sedie: Nelle aree del centro storico dovranno
essere in metallo, non lucido, o in legno; sono tassativamente
escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate.
Nel caso di impiego di metallo non sono ammessi colori
sgargianti o vivaci. Le sedute ed i piani dei tavolini
potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare,
in ogni caso di fattura sobria e compassata. Nel caso
di impiego del legno questo dovrà essere tintato
in colori naturali; le sedute potranno essere rivestite
in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità
sgargianti o vivaci.
c) Pedane: dovranno essere tessili o galleggianti, realizzate
con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione
in legno o piastrelloni. Nelle aree del centro storico
è vietato l’utilizzo di lamiere metalliche
prestampate a vista, film di gomma o similari.
d) Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti,
ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate,
dovranno avere una altezza massima di mt. 1,50. Nelle
aree del centro storico dovranno essere realizzate con
struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate
a quelle delle sedie e dei tavoli.
e) Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati,
di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o
intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi
o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola
d’arte.
f) Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori
omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza.
Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà
essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche
di lupo o similari.
g) Luci ed impianto elettrico: l’eventuale illuminazione
notturna dovrà essere assicurata con apparecchi
e impianti omologati, con lampade a protezione >=
IP 55. Dovrà essere presentata copia della “dichiarazione
di conformità”, rilasciata ai sensi della
Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l’obbligo, anche
la certificazione relativa alla “messa a terra
“ del dehors. Nelle aree del centro storico non
è ammesso l’uso di tubi fluorescenti.
Per quanto riguarda le autorizzazioni e le modalità
di richiesta:
1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione
che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o
privato gravato da servitù di uso pubblico),
con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere
la preventiva autorizzazione dell’Autorità
Comunale.
2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di
cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio
dovrà presentare all’ufficio preposto,
almeno trenta giorni prima di quello previsto per la
installazione del dehors, formale istanza corredata
dalla seguente documentazione:
a) progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione,
in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale,
con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente
evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto
dell'area interessata, nonché l'indicazione della
disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors
viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di
fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.
Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti
e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari
riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda
aperture, materiali di facciata, elementi architettonici,
ecc.
Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa
di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere
ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con
evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto
dell'area interessata, nonché l'indicazione della
disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors
viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di
fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.
b) relazione tecnica;
c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del
luogo dove il dehors dovrà essere posizionato;
d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore
dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta
a contatto di edificio o su area privata gravata di
uso pubblico;
e) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
f) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio
di attività di somministrazione o denuncia di
inizio attività a seguito di subingresso nella
titolarità o nella gestione dell'attività;
g) copia di avvenuto pagamento dell’imposta per
l’occupazione, della tassa per lo smaltimento
rifiuti e dell’eventuale canone concessorio relativi
agli anni precedenti.
L’ulteriore indirizzo al quale in ogni caso i
predetti Organi Comunali dovranno attenersi nel rilascio
dell’eventuale provvedimento di occupazione di
suolo pubblico, limitato all’esercizio dell’attività
di consumazione di pasti e/o bevande da parte di titolari
di esercizi pubblici corrispondenti, oltre al rispetto
delle norme di carattere specialistico inerenti i Settori
interessati è il seguente:
a) l’area richiesta deve essere prospiciente il
locale di titolarità dell’operatore che
richiede il rilascio del provvedimento;
b) non potrà essere occupata una superficie superiore
a mq 70
c) I titolari dei dehors per cui è già
stata rilasciata l’autorizzazione e non in regola
con la presente direttiva, dovranno uniformarsi ad essa
entro e non oltre tre mesi dalla sua adozione.
Per tutto quanto non esposto nella presente direttiva,
deve farsi riferimento alle norme statali, alle norme
regionali e ai regolamenti comunali.
Augusta, 25 marzo 2006
Archivio
News - Partecipa
al FORUM
[invia
questa pagina a un amico]